Con la sentenza n. 12205 del 12 giugno 2015 (per il cui testo v. il seguente link: Cass. 12205.2015 su resp. medica e cons. inf.) la Cassazione si esprime di nuovo sulla rilevante tematica della responsabilità del medico che abbia compiuto un intervento, pur opportuno, ma senza raccogliere il consenso informato del paziente o, comunque, senza raccoglierlo in maniera adeguata.
A riguardo la Suprema corte, confermando l’orientamento già affermato nella sentenza n. 2847/2010, e seguito anche da altre pronunce, precisa che il diritto al consenso informato è altro ed autonomo rispetto al diritto alla salute, sicché solo in casi di estrema urgenza la lesione del diritto al consenso informato può non costituire fonte di responsabilità per il sanitario; ed inoltre che “l’assoluta indeterminatezza della manifestazione di consenso rende la dichiarazione del tutto inidonea ad assumere il carattere di dichiarazione di consenso informato“.