Con la sentenza n. 4587/2015, pubblicata il 30/11/2015, la Corte d’Appello di Milano, in accoglimento della domanda svolta in giudizio dall’appellante e in riforma di una sentenza del 2012 del Tribunale di Monza, afferma che la postergazione prevista dall’art. 2467 c.c. non opera soltanto in caso di “procedure concorsuali o di liquidazione volontaria“, ma ogni qual volta la società versi in una “situazione patrimoniale di eccessivo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto“, situazione questa che “non coincide con lo stato di insolvenza della società“. Per il testo integrale della sentenza, v. il seguente link: Corte App. Milano 30.11.2015