Separazione e divorzio: anche nel caso di negoziazione assistita è applicabile l’esenzione dalle tasse

Con la risoluzione n. 65/E del 17/07/2015 (per il cui testo v. il seguente link: 65 del 2015 Ag. entrate), resa in risposta ad un interpello formulato ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212 del 2000, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’esenzione fiscale prevista dall’art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 è applicabile anche agli accordi di separazione e divorzio raggiunti in forma di negoziazione assistita ex art. 6, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162.

Giova ricordare che il predetto art. 19 stabilisce che tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa. E che la stessa Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2 del 21/02/2014, aveva già specificato che tale norma di favore si riferisce a tutti gli atti che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.