Condannati gli ex-amministratori di Alitalia a restituire il compenso variabile del Presidente

Con la sentenza n. 16839/2015 pubblicata il 30 luglio (per leggere il testo, v. il seguente link: Sentenza Alitalia Trib.Rm 30.7.15) la Terza sezione civile del Tribunale civile di Roma, specializzata in materia di impresa, ha accolto, in parte qua, la domanda di risarcimento del danno avanzata da Alitalia in A.S. verso gli ex-amministratori della società, ritenuti responsabili in solido tra loro per aver consentito che il Presidente e Amministratore delegato ricevesse per l’anno 2005 un compenso variabile illegittimo.

La tesi affermata dal collegio giudicante è che, in presenza di un accordo che consente ad un amministratore di percepire, oltre al compenso fisso, un compenso variabile legato al raggiungimento degli obiettivi aziendali annuali fissati dal Consiglio di Amministrazione, sia illegittimo prevedere contrattualmente che “in difetto di indicazione degli obiettivi annuali gli stessi si considereranno convenzionalmente raggiunti“. E ciò, tra l’altro, in quanto tale previsione determina un conflitto di interessi tra la società (che beneficia alla fissazione degli obiettivi) e il destinatario del compenso variabile (teoricamente avvantaggiato dalla mancata fissazione degli stessi obiettivi). Sicché la sua approvazione costituisce violazione dei doveri di lealtà e diligenza da parte degli amministratori della società stessa.

Sentenza del Tribunale di Firenze: i danni non patrimoniali spettano anche al partner non convivente

Il Tribunale di Firenze con la sentenza n. 1011 del 26/03/2015 (per il cui testo, v. il seguente link: Sent. Trib. Fi 2015), emessa dalla II sezione civile, ha riconosciuto i danni non patrimoniali iure proprio alla fidanzata non convivente di una persona deceduta in conseguenza di un illecito commesso da terzi, e ciò in applicazione dei concetti di “prossimi congiunti” e “danno parentale” intesi in senso lato, come del resto suggerito da una recente sentenza della Cassazione penale (IV Sez., sentenza n. 46531 del 10.11.2014). In definitiva, il Tribunale ha ritenuto risarcibili le conseguenze non patrimoniali derivanti dalla lesione del legame affettivo duraturo e saldo.

Separazione e divorzio: anche nel caso di negoziazione assistita è applicabile l’esenzione dalle tasse

Con la risoluzione n. 65/E del 17/07/2015 (per il cui testo v. il seguente link: 65 del 2015 Ag. entrate), resa in risposta ad un interpello formulato ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212 del 2000, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’esenzione fiscale prevista dall’art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 è applicabile anche agli accordi di separazione e divorzio raggiunti in forma di negoziazione assistita ex art. 6, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162.

Giova ricordare che il predetto art. 19 stabilisce che tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa. E che la stessa Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2 del 21/02/2014, aveva già specificato che tale norma di favore si riferisce a tutti gli atti che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.

Retrofront della Cassazione: le Sezioni Unite negano il danno tanatologico

La Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (Pres. Rovelli, Est. Salmé, P.M. Apice – concl. diff.), con la sentenza n. 15350 del 22 luglio 2015 (per il cui testo, v. il seguente link: Cass. 15350 del 2015), nega la risarcibilità del c.d. danno tanatologico, anche detto danno da morte, e cioè il danno consistente nella perdita della vita.

Si tratta di una decisa retromarcia rispetto al recente precedente reso dalla III sezione Civile della stessa Cassazione (sentenza n. 1361 del 24 gennaio 2014, Pres. Russo, Est. Scarano, P.M. Fresa – concl. conf.); il quale, in sintonia con autorevoli voci dottrinali che da tempo si esprimevano in tal senso, aveva, per la prima volta in sede di legittimità, riconosciuto la risarcibilità di tale controversa voce di danno. La portata della questione è di enorme importanza, in particolare nel settore dei sinistri stradali ed in quello dei sinistri sul posto di lavoro, anche per le rilevanti ricadute che coinvolgono compagnie assicurative ed enti previdenziali.

CIR/Fininvest: il Tribunale di Milano riconosce il danno non patrimoniale, ma in misura ridotta

Con la sentenza n. 8537 del 10 luglio 2015 (per il cui testo, v. il seguente link: Sentenza CIR – Fininvest Trib. Mi 2015), intervenendo ancora nella annosa saga CIR/Fininvest, il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria di CIR (che aveva quantificato il solo danno non patrimoniale subito, a causa della nota corruzione in atti giudiziari addebitata a Fininvest, in trentadue milioni di euro), ha condannato la Fininvest a versare a quest’ultima la (ben più modesta) somma di Euro 246.000,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo, a titolo – per l’appunto – di danno non patrimoniale.

Il TAR Lazio riabilita “Tripadvisor”

Con la sentenza n. 9355 del 13 luglio 2015 (per il cui testo v. il seguente link: Tal Lazio n. 9355 – 2015 su Trip Advisor) il Tar del Lazio ha annullato la sanzione di Euro 500.000,00 che l’Autorità Garante Concorrenza e Mercato italiana aveva irrogato a carico di Tripadvisor Italy s.r.l. e Tripadvisor LLC, in solido, per una pretesa pratica commerciale scorretta consistente nella diffusione di informazioni ingannevoli sulle fonti delle recensioni pubblicate sul sito Internet “www.tripadvisor.it”.

In sostanza, l’AGCM contestava alle predette società di aver veicolato nei consumatori, attraverso il portale in questione, informazioni di natura decettiva, in quanto il sistema di controllo di cui il portale si avvale non consente di verificare il carattere genuino e veritiero delle informazioni e delle recensioni in esso inserite. Il TAR, al contrario, ha ritenuto che le informazioni in questione non abbiano natura decettiva in quanto il sito ben evidenzia la sua natura di “sito aperto” (all’inserzione di recensioni da parte di qualsiasi utente) ed inoltre spiega in modo chiaro all’utente medio come utilizzare in modo corretto dette informazioni, e cioè senza prestare credibilità in senso assoluto alla singolare recensione, ma valutando le informazioni e le recensioni nel loro complesso.

Nuova sentenza della Cassazione sulla responsabilità medica da mancato consenso informato

Con la sentenza n. 12205 del 12 giugno 2015 (per il cui testo v. il seguente link: Cass. 12205.2015 su resp. medica e cons. inf.) la Cassazione si esprime di nuovo sulla rilevante tematica della responsabilità del medico che abbia compiuto un intervento, pur opportuno, ma senza raccogliere il consenso informato del paziente o, comunque, senza raccoglierlo in maniera adeguata.

A riguardo la Suprema corte, confermando l’orientamento già affermato nella sentenza n. 2847/2010, e seguito anche da altre pronunce,  precisa che il diritto al consenso informato è altro ed autonomo rispetto al diritto alla salute, sicché solo in casi di estrema urgenza la lesione del diritto al consenso informato può non costituire fonte di responsabilità per il sanitario; ed inoltre che “l’assoluta indeterminatezza della manifestazione di consenso rende la dichiarazione del tutto inidonea ad assumere il carattere di dichiarazione di consenso informato“.

Aperte le selezioni per il Master in “Consulente Legale di Impresa” della Luiss Business School

Sono aperte le selezioni per partecipare alla XVIII edizione del Master in “Consulente Legale di Impresa. Prospettive nazionali e internazionali” (a.a. 2015/2016) della Luiss Business School, diretto dal Prof. Avv. Francesco Di Ciommo. Il sito del master è visitabile al seguente link: Sito Master Consulente legale di impresa
La brochure del Master può essere scaricata al seguente link: Brochure Master