Con la sentenza n. 16839/2015 pubblicata il 30 luglio (per leggere il testo, v. il seguente link: Sentenza Alitalia Trib.Rm 30.7.15) la Terza sezione civile del Tribunale civile di Roma, specializzata in materia di impresa, ha accolto, in parte qua, la domanda di risarcimento del danno avanzata da Alitalia in A.S. verso gli ex-amministratori della società, ritenuti responsabili in solido tra loro per aver consentito che il Presidente e Amministratore delegato ricevesse per l’anno 2005 un compenso variabile illegittimo.
La tesi affermata dal collegio giudicante è che, in presenza di un accordo che consente ad un amministratore di percepire, oltre al compenso fisso, un compenso variabile legato al raggiungimento degli obiettivi aziendali annuali fissati dal Consiglio di Amministrazione, sia illegittimo prevedere contrattualmente che “in difetto di indicazione degli obiettivi annuali gli stessi si considereranno convenzionalmente raggiunti“. E ciò, tra l’altro, in quanto tale previsione determina un conflitto di interessi tra la società (che beneficia alla fissazione degli obiettivi) e il destinatario del compenso variabile (teoricamente avvantaggiato dalla mancata fissazione degli stessi obiettivi). Sicché la sua approvazione costituisce violazione dei doveri di lealtà e diligenza da parte degli amministratori della società stessa.