Con sentenza n. 9100 del 6 maggio 2015 (che si può leggere a questo link: Cass. Sez. Un. su resp. amm. 2015) la Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili (Pres. Rovelli, Rel. Rordorf), è intervenuta nella delicata materia della responsabilità civile degli amministratori di società, stabilendo che:
“Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell’amministratore della stessa, l’individuazione e la liquidazione del danno risarcibile deve essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell’amministratore, che l’attore ha l’onere di allegare, onde possa essere verificata l’esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti e il danno di cui si pretende il risarcimento”
Ed inoltre che:
“Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore, la mancanza di scritture contabili della società, sebbene sia addebitabile all’amministratore convenuto, non giustifica che il danno da risarcire sia individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l’attivo accertati in ambito fallimentare. Il criterio della differenza tra il passivo e l’attivo accertati in ambito fallimentare, al fine della individuazione e della liquidazione del danno risarcibile dall’amministratore convenuto in un giudizio di responsabilità promosso dal curatore, può essere utilizzato soltanto in via equitativa e là dove siano indicate le ragioni che non hanno permesso l’accertamento degli specifici concretamente riconducibili alla condotta del gestore”.
La sentenza appare di grande rilievo in particolare perché, in applicazione dei principi affermati anche dalla stessa Cassazione in materia di responsabilità contrattuale (a partire dal fondamentale insegnamento di Sez. Un., sentenza n. 13533/2001) afferma che, nelle azioni di responsabilità promosse contro gli amministratori di società, l’attore ha l’onere di allegare i fatti specifici addebitati al convenuto, onde possa essere verificata l’esistenza di un rapporto di causalità tra tali adempimenti e il danno di cui si pretende il risarcimento. Affermazione questa che si pone in netto contrasto con il filone giurisprudenziale che, al contrario, tende a riconoscere in capo all’amministratore una responsabilità sostanzialmente da posizione.